1. L'iscrizione all'Albo nazionale può essere effettuata con riferimento alle seguenti qualifiche professionali e corrispondenti tipologie di attività svolta:
a) operatore di basso fondale, fino a 50 metri, nonché operatore di alto fondale oltre i 50 metri, che effettua immersioni anche con tecniche di saturazione;
b) operatore tecnico iperbarico, ovvero colui che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione, abilitato o non abilitato all'ambiente clinico;
c) istruttore subacqueo, ovvero colui che, in possesso di corrispondente brevetto, insegna a persone singole e a gruppi le tecniche di immersione subacquea, limitatamente alla qualifica riconosciuta al medesimo istruttore, prevalentemente a scopo turistico e ricreativo in tutte le sue specializzazioni, esercitate anche con l'ausilio di attrezzi atti a consentire la respirazione durante l'immersione. L'istruttore subacqueo può essere coadiuvato nella propria attività da uno o più aiuto-istruttori;
d) guida subacquea, ovvero colui che, in possesso di corrispondente brevetto, accompagna nelle immersioni persone singole o gruppi di persone in possesso di brevetto, limitatamente alla qualifica riconosciuta, e inoltre svolge professionalmente l'attività di accompagnamento di persone in escursioni di prevalente interesse subacqueo o turistico-subacqueo;
e) impresa di lavori subacquei e iperbarici;
f) centro di immersione subacquea, ovvero l'impresa che opera nel settore dei
g) organizzazione didattica per l'immersione subacquea a scopo ricreativo o turistico, ovvero l'impresa, la società o l'associazione a diffusione nazionale o internazionale, italiana o straniera, che ha come oggetto sociale esclusivo o principale l'esercizio di attività di formazione e addestramento per l'effettuazione di immersioni subacquee a scopo turistico e ricreativo.